1.1 Per gli acquisti effettuati dal presente sito TECHNOLOGY A.T.G. S.r.l. provvede alla spedizione della merce ai suoi Clienti con corrieri espressi selezionati.
1.2 I tempi di spedizione e la tipologia di corriere variano in base all’oggetto acquistato e tali informazioni saranno riportate nelle relative schede prodotto.
1.3 Le spese di spedizione, sempre indicate nel riepilogo dei prodotti sono da considerarsi a carico del cliente e a parte rispetto al prezzo di acquisto del prodotto.
1.4 TECHNOLOGY A.T.G. S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni, abbondanti nevicate ed altri similari eventi che impedissero, in tutto o in parte, di dare esecuzione alla spedizione nei tempi indicati nel presente contratto.
1.5 Al momento della consegna della merce da parte del corriere, il Cliente è tenuto a controllare che:
Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, devono essere immediatamente contestati al corriere che effettua la consegna (accettando la merce con una riserva specifica da scriversi nel DDT / lettera di vettura del corriere: Es: "scatola priva di termo-retrattile o con termo-retrattile tagliato", "scatola con dei fori sul lato ", "scatola aperta e priva di nastro” o “scatola con nastro applicato in seguito dal corriere", ecc.).
Le eventuali anomalie devono, quindi, essere segnalate alla TECHNOLOGY A.T.G. S.r.l. solo se contestate al corriere al momento della consegna e opportunamente segnalate nel DDT (Lettera di vettura) del corriere, entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla avvenuta consegna.
Una volta firmato il documento del corriere senza che vi sia una segnalazione di anomalia, il Cliente non potrà opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori e le mancanze di quanto consegnato.
Ricordiamo, quindi, che è indispensabile esaminare attentamente la qualità dell’imballo contestualmente alla consegna della merce, in modo da rilevare la presenza di danneggiamenti (ammaccature, schiacciamenti, ecc.) che facciano supporre un danno al contenuto. In tali ipotesi va apposta una riserva specifica, descrivendo precisamente la natura del difetto riscontrato. Non apporre la riserva specifica in tali circostanze preclude possibili richieste di indennizzo, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. III il 23 Luglio 1990 con numero 7463.